Limitazione dei prelievi anticipati per il rimborso di crediti ipotecari durante la sottocopertura

Impressum: di Profond, 18 maggio 2009

In base all’art. 49 cpv. 12 del Regolamento di previdenza, la fondazione ha la facoltà di limitare temporaneamente e nell’importo il versamento anticipi dei prelievi anticipati se questi sono destinati al rimborso di crediti ipotecari. Dato che il grado di copertura dell’Istituto di previdenza Profond in data 1° gennaio 2009 è pari al 84,1 %, il Consiglio di fondazione ha quindi deciso di far capo a tale misura. In occasione della sua riunione in data 26 marzo 2009 il Consiglio di fondazione ha deciso di escludere il versamento di prelievi finalizzati al rimborso di prestiti ipotecari fintanto rimane una situazione di sottocopertura. Tale disposizione è valida a partire dal 26 marzo 2009.

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